LA RESPONSABILITA’ DEL PROPRIETARIO
Nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui, giova ripeterlo,
“Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito” (art.2052 codice civile).
Sono richiamati i principi che regolano la responsabilità del proprietario dell’animale, dalla quale lo stesso può sottrarsi solo con la prova del caso fortuito. Ma come emerge dalla lettera della disposizione sopra riportata , non è sempre il proprietario dell’animale a essere chiamato a rispondere dei danni: infatti il codice precisa che, in alternativa, è considerato responsabile colui che si serve dell’animale per tutto il tempo in cui lo ha in uso.
Questo diverso responsabile dei danni causati dall’animale è l’utilizzatore, cioè colui che si serve dell’animale per un determinato tempo.
Il principio accolto in sede giurisprudenziale (cass. 9 / 12 / 92) è quello secondo il quale il soggetto responsabile è colui che trae un vantaggio, un beneficio dall’ uso dell’animale, sia esso proprietario, sia esso utilizzatore; quello che rivela è che vi sia un diritto di utilizzare l’ animale. Infatti si ritiene che il solo affidamento a un terzo, derivante da ragioni di custodia, cura, mantenimento, non sposta la situazione di responsabilità, poiché un tale affidamento dell’animale non applica il diritto di utilizzo.
Può accadere che sia il proprietario che l’ utilizzatore siano ambedue responsabili: si pensi all' esempio nel quale vi sia una persona che detiene nel proprio cortile un cane feroce, ed un’ altra che stimoli quest’ ultimo contro una terza persona nell’ errata convinzione che l’ animale non reagirebbe.
Nel caso di conseguente danno, entrambi i soggetti saranno tenuti al risarcimento: il proprietario, per l’ ormai noto disposto dell’ art. 2052 c. c. e l'istigatore per aver imprudentemente stimolato l’ animale.
Alcuni casi nei quali si può ipotizzare il rapporto dell’ utilizzatore
- In caso di furto dell’ animal: In questo caso, non vi è stato alcun affidamento da parte del proprietario, ma quest’ ultimo non risponderà dei danni arrecati dall’ animale, sempre che dimostri o denunci il fatto di cui è rimasto vittima.
Viene qui in applicazione il principio per cui, chi ha commesso un’ azione illecita, ne risponde di ogni conseguenza.
La Cassazione ha tuttavia precisato che il proprietario continua a rispondere, nonostante il furto del cane, qualora l’ animale sia stato lasciato libero di vagare, poiché la sottrazione non può essere considerata un evento straordinario e inevitabile.
2) Il dipendente: La giurisprudenza esclude la responsabilità di questi soggetti, facendo ricadere il risarcimento sul proprietario, poiché essi non hanno il potere esclusivo di utilizzazione.
Infatti esercitano il potere di governo sull’animale in nome altrui e secondo le direttive impartite. Così si è tenuto responsabile il proprietario per la colpa del proprio dipendente, il cui cane tenuto all’interno di un'area pubblica, aveva morso un bambino.
Qualora invece il dipendente non si fosse attenuto alle direttive, egli si troverebbe a dover rispondere dei danni cagionati dall’ animale.
3) Il depositario dell’ animale: L’ ipotesi è quella del titolare di una pensione per i cani, che, previo un corrispettivo economico accetti l’ obbligazione di custodiadi un animale. In questo caso permane la responsabilità in capo al proprietario, poiché non vi è stato un potere di sfruttamento dell’ animale da parte del depositario ( titolare della pensione). Si tratta infatti di una semplice detenzione finalizzata alla custodia e al mantenimento.
Occorre comunque distinguere: se il cane causa danni direttamente al depositario, il proprietario, salvo patto contrario, dovrà risarcirlo in forza dell’ art. 1781 c. c., secondo il quale il depositante è obbligato a rimborsare al depositario tutte le spese affrontate per conservare in buono stato l'animale, a tenerlo indenne dalle perdite cagionate dal deposito, e a pagargli il compenso pattuito”.
Qualora l’ animale arrechi un danno a terzi mentre si trova sotto la custodia del depositario, si ricade nell’ ipotesi del 2055 c.c., e la responsabilità sarà in capo al proprietario, sempre che venga usata l’ ordinaria diligenza nella custodia da parte del gestore.
La legge esclude la responsabilità del proprietario depositante, qualora il custode depositario dimenticasse di applicare la museruola all'’animale con la seguente motivazione “un fatto che si deve ritenere rientrare nell’ ordinaria diligenza specie delle persone che vengono a contatto con animali altrui nell’ esercizio di un’ attività specificamente individuata alla custodia degli animali stessi”.
4) Vi è chi ritiene che il vantaggio economico ricavato corrisponda a una contro prestazione.
Come citato, l’ affidatario che non sfrutta l’ animale secondo la sua naturale destinazione, non può ottenere alcun godimento dello stesso. Pertanto la sola custodia non è sufficiente a liberare da responsabilità il proprietario che se lo riterrà opportuno, potrà intentare azione di regresso nei confronti dell’ affidatario se vi è stata violazione dei doveri di vigilanza.
Nel caso di un vero affidamento, anche se temporaneo ma con finalità di utilizzo per le sue doti naturali o capacità sportive, vi è quel trapasso di responsabilità dal proprietario all’ utilizzatore.
5) Il depositario a titolo di favore: Cio avviene quando si lascia il proprio cane ad un amico o conoscente, il quale lo custodisce a titolo di cortesia. In tal caso tra i due soggetti non vi sia stata alcuna valida relazione di diritto. Il proprietario continuerà a rispondere dei danni arrecati dal suo animale, salvo naturalmente il caso in cui il depositario di favore utilizzi l’ animale in modo scorretto il cane tanto da arrecare anche se involontariamente un danno a terzi.
6) Il titolare di un Centro di educazione cinofila: L’ addestramento di cani si presenta in modo del tutto particolare poiché il proprietario si rivolge alla struttura allo scopo di educare il proprio cane. Occorre distinguere tra il proprietario che partecipa attivamente al programma educativo a quello che invece lascia il cane all'istruttore affinchè lo educhi in prima persona.
Nel primo caso si deve ritenere la piena responsabilità del proprietario per i danni arrecati dal cane a terzi, compreso all’ istruttore, a meno che quest’ ultimo non sia posto volontariamente o colposamente in una situazione di pericolo ben conoscendo i rischi della propria attività.
In caso invece di omessa informazione alla direzione del Corso, qualora il cane affidato presenti sintomi di aggressività, il responsabile giuridico rimarrà il proprietario.
7) Nucleo familiare: nel caso in cui l’animale appartenga all’intera famiglia, il responsabile è il capo famiglia, salvo che egli provi che un altro componente della famiglia abbia l’esclusiva facoltà di utilizzo del cane.
E’ stata recentemente pubblicata (su Guida al Diritto, n. 23/98, pag. 73) un interessante sentenza del Tribunale di Firenze nella quale si legge che la responsabilità del proprietario di un cane che morde un altro soggetto avvicinatosi per accarezzarlo, non può essere esclusa dalla circostanza che il cane fosse al guinzaglio.
Infatti il proprietario del cane conserva pur sempre l’obbligo di vigilanza sull’animale affinché quest’ultimo non possa arrecare un danno ad animali o a terze persone.
Il Tribunale detta poi una sorta di decalogo al quale occorre attenersi quando si porta a spasso il proprio cane, indicando tutte le necessarie cautele da adattare nel caso di avvicinamento dell’animale ad altri soggetti.
Ø Il proprietario deve applicargli la museruola;
Ø deve tenersi pronto a trattenere il cane al guinzaglio per prevenire possibili balzi in avanti;
Ø deve ridurre la lunghezza del guinzaglio deve infine porsi come ostacolo tra l’animale e la persona che può riportare dei danni.
Solo ottemperando a tutti questi precetti, il proprietario potrà ridimensionare le proprie responsabilità.